Alcuni diritti, quando parliamo di turismo e indipendentemente dalla nazionalità di chi viaggia, proprio come determinate attenzioni, dovrebbero essere sempre dovuti, quasi come una forma di rispetto nei confronti di chi sceglie un determinato Paese per quel periodo di riposo psico-fisico che chiamiamo vacanza e che attendiamo quasi per tutto l’anno. Eppure, non sempre tutto va nel migliore dei modi ed alle volte, per sfortunata casualità o per via di vere e proprie truffe, la vacanza è presto rovinata e ben presto si palesa anche lo spettro di perdere i nostri soldi. Ma per i viaggiatori non tutto è perduto.
Sebbene, infatti, ottenere giustizia di fronte ad un torto possa sembrare impresa ardua, specialmente quando ci si reca all’estero in vacanza, è bene tenere a mente che, chi viaggia, non è del tutto sprovvisto di quei diritti e di quelle tutele di vario genere che lo accompagnano tanto nella vacanza vera e propria, (tutelando alcune situazioni che hanno a che fare ad esempio con la sistemazione prescelta), che in caso di disservizi nel raggiungimento della meta tramite aerei, treni, navi ed altri comuni mezzi di trasporto.
In questo articolo ricapitoliamo, in breve, alcuni dei più importanti diritti del viaggiatore ed altre utili informazioni per chiunque decida di trascorrere le proprie vacanze affidandosi al lavoro di soggetti terzi e senza rinunciare ad una buona dose di “protezione giuridica”.
Prima della Partenza
Già prima della data della partenza, quando il viaggio è stato prenotato e pagato ed il contratto vincola già l’acquirente-viaggiatore e il venditore-organizzatore, alcuni diritti ci assistono: innanzitutto abbiamo il diritto di ricevere corrette e veritiere informazioni sul luogo di destinazione, sulla struttura prescelta e sulle eventuali formalità richieste per l’ingresso o il soggiorno nel paese prescelto. Tra queste, rientrano anche le vaccinazioni che, sovente, sono richieste per il soggiorno in alcuni paesi ed il cui costo, a carico del viaggiatore o del sistema sanitario nazionale, non esclude comunque l’obbligo dell’organizzatore di avvertire del bisogno di queste piccole operazioni.
Più in generale comunque, ove le informazioni fornite dal venditore non fossero soddisfacenti, buona regola è rivolgersi ai tanti enti ministeriali dedicati a chi viaggia: per l’organizzazione turistica italiana enit.it mentre per chi viaggia all’estero possono essere di aiuto i siti dovesiamonelmondo.it e viaggiaresicuri.it che fanno capo al Ministero degli affari esteri
Il diritto di soggiorno in Italia
A disciplinare il rapporto tra viaggiatore e albergatore, nel caso si tratti di un viaggio in Italia, è bene ricordarlo, sono le norme del codice civile ed in particolare quelle contenute all’interno del codice del turismo e della carta dei diritti del turista. Tali norme disciplinano, tra gli altri, anche il profilo dell’ospitalità sancendo importanti diritti al viaggiatore: il viaggiatore ha diritto ad essere ospitato nella struttura scelta, la quale può rifiutarsi solo nel caso di indisponibilità materiale di posti di alloggio e nel caso in cui il viaggiatore ometta di fornire i propri documenti.
Il viaggiatore ha inoltre diritto a conoscere i prezzi dei servizi offerti e della sistemazione ottenuta i quali devono essere affissi pubblicamente e , nel caso in cui sia previsto il versamento di una caparra, questa deve necessariamente essere restituita al viaggiatore al termine del pernottamento. La struttura ricettiva, potrà trattenere la caparra solo in caso di inadempienze e danni da parte del viaggiatore mentre, qualora le inadempienze siano di chi ci ospita, il viaggiatore sarà autorizzato a chiedere indietro non solo la caparra versata ma anche un’altra quota pari alla caparra stessa a titolo di parziale risarcimento del danno.
Il viaggio organizzato: i pacchetti turistici
Veniamo ora alle note dolenti. Sempre più spesso, infatti, molte persone si rivolgono ad agenzie di viaggio e tour operator per pianificare, nei minimi dettagli, la propria vacanza, beneficiando così di soluzioni complete perché includono trasferimento, sistemazione ed altri dettagli non da poco della vacanza. Tuttavia, proprio in relazione a questo tipo di offerte, si manifestano il maggior numero di problemi, sia perché magari la sistemazione venduta non corrisponde a quanto promesso, sia perché una volta giunti in loco, si è preda dei più vari disservizi. Anche in questo caso, però, il viaggiatore è tutelato e protetto. In questi casi si ha diritto prima della partenza ad una copia completa del contratto, a ricevere tutte le informazioni circa assicurazioni necessarie o facoltative ed altri dettagli del nostro viaggio e tutte le informazioni fornite, vincolano esplicitamente la controparte che le fornisce. Se l’organizzatore o il venditore poi, propongono per iscritto, prima della partenza, una modifica significativa del contratto nei suoi elementi essenziali, il viaggiatore può non accettare la modifica e recedere dal contratto senza pagamento di penali. In questo caso il viaggiatore, deve però comunicare la propria decisione entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione della modifica.
Cosa fare quando prima della partenza il prezzo viene modificato?
Il prezzo di vendita di un pacchetto turistico può subire modifiche, se queste sono concesse espressamente dal contratto, fino a venti giorni prima della partenza nei limiti del 10% del prezzo. Tale revisione, è però possibile solo in conseguenza di precise ipotesi quali, ad esempio, la variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di alcuni servizi. Se la revisione del prezzo è invece superiore al 10% o causata da situazioni diverse da quelle precedentemente esposte, il consumatore può recedere dal contratto ed ha diritto al rimborso delle somme già versate a copertura del viaggio.
Diritto di recesso e annullamento del viaggio
Il viaggiatore, ha sempre diritto, anche prima della partenza, di recedere dal contratto ed annullare di sua volontà lo stesso viaggio. In questo caso, tuttavia, non sono previsti risarcimenti e sebbene si abbia diritto alla restituzione della somma erogata, da questa andranno trattenuto i costi di gestione della pratica indicati nel contratto e le eventuali penali previste dallo stesso. Se invece il recesso è richiesto in seguito ad una modifica delle condizioni essenziali del viaggio o ad una modifica del prezzo superiore al 10% ovvero nei casi di cancellazione ad opera dell’organizzatore, siamo di fronte a cause che non dipendono dalla volontà del viaggiatore il quale, in questi casi, viene ad essere pienamente tutelato. In tutte queste ipotesi, si ha diritto ad una soluzione qualitativamente equivalente o superiore a quella che si sarebbe ottenuta se non vi fosse stato il recesso e non si ha il dovere di corrispondere alcuna differenza. Si ha inoltre il diritto anche di accettare una soluzione qualitativamente inferiore rispetto a quella acquistata, previa restituzione del prezzo in eccesso pagato.
Diritto a soluzioni alternative
Può anche accadere, ad esempio, in seguito ad eventi catastrofici o a disguidi tutti interni al Paese nel quale ci rechiamo, che una volta giunti sul luogo di vacanza, la soluzione che avevamo scelto non sia più disponibile o sia inidonea ad assicurarci la totalità dei benefici acquistati. Anche in questo caso, non tutto è perduto. Se infatti durante il viaggio una parte dei servizi non può essere effettuata, l’organizzatore ha il dovere di predisporre delle soluzioni alternative senza oneri aggiuntivi per il viaggiatore e rispettando sempre la condizione che queste, debbano essere quantomeno equivalenti o superiori a quelle acquistate. Qualora poi il viaggiatore non ritenga la soluzione offerta soddisfacente o la ritenga non qualitativamente equivalente a quella inizialmente acquistata, egli ha il diritto di ordinare all’organizzazione il rientro al luogo di partenza ed ha diritto al rimborso delle somme erogate per i servizi inizialmente pattuiti meno i servizi effettivamente erogati.
Il danno da vacanza rovinata
In tutti i casi che precedono, è bene ricordarlo, il turista può agire, una volta rientrato dalla sfortunata vacanza, al fine di ottenere non solo la restituzione delle somme erogate ma anche un risarcimento per il danno subito. Si tratta del “danno da vacanza rovinata”, ovvero di una particolare tipologia di danno che non copre necessariamente soltanto la perdita patrimoniale del turista, ma anche il danno relativo al turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore (ad esempio quelli riguardanti le sistemazioni alberghiere, i servizi offerti di livello inferiore rispetto a quello promessi al momento dell’acquisto del pacchetto turistico, i mezzi di trasferimento).
Tuttavia tale opzione, non è di certo economicamente comoda visto che, per l’ottenimento dell’agognato risarcimento è necessario intentare un’azione processuale di condanna e di conseguenza rivolgersi ad un avvocato il quale, a meno che non ne abbiate qualcuno in famiglia disposto a lavorare gratuitamente per voi, andrà evidentemente pagato.
Se tuttavia non potete permettervi un avvocato per intentare causa a chi vi ha rovinato la vacanza, non disperate: avete sempre la possibilità di rivolgervi al Gratuito Patrocinio legale a spese dello Stato, istituto giuridico che tutela il diritto di difesa dei meno abbienti.
In alternativa all’azione in singolo, qualora poi anche altri soggetti abbiano subito gli stessi disservizi, una buona soluzione può essere quella di intentare una class action contro l’organizzatore, magari avvalendosi dell’aiuto delle tante associazioni dei consumatori impegnate costantemente su questo delicatissimo fronte.
Fondo Nazionale di Garanzia
Infine, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici ad intervenire a tutela del viaggiatore è il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede al rimborso del prezzo versato, al rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero nonché a fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze di qualsiasi tipo, ad eccezione solo delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.
Il Fondo interviene esclusivamente per i pacchetti turistici venduti con contratti stipulati in Italia da agenzie legalmente operanti secondo quanto previsto dalle normative. Non interviene, dunque, quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.
Per rivolgersi al Fondo, è necessario compilare una domanda corredata della documentazione inerente il viaggio, deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 ROMA. Per ulteriori informazioni su questo tipo di tutela consultare il sito: www.governo.it/Presidenza/DSCT/index.html.
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