La legge n. 41, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2016, ha introdotto una fattispecie criminosa di nuovo conio, prevista e punita dall’art. 589 bis del codice penale e rubricata sotto la voce “Omicidio stradale”.
La norma, dalla struttura complessa ed articolata, è il frutto di una mutata e sempre più accentuata sensibilità sociale rispetto ai gravissimi e sempre più frequenti episodi di pirateria stradale e di morti in strada; è stata adottata per favorire, specie nelle fasce più giovani della popolazione, l’apprendimento dell’importanza del rispetto delle regole, anche al fine di promuovere una cultura della legalità ed evitare comportamenti pericolosi alla guida, causa principale degli incidenti stradali.
Il testo normativo individua sostanzialmente tre differenti fattispecie riconducibili all’omicidio stradale, partendo dal generale per arrivare al particolare.
In linea generale, se la violazione colposa delle norme sulla circolazione stradale provoca la morte di qualcuno, si configura l’ipotesi delittuosa dell’omicidio stradale con la previsione di una pena detentiva – contenuta tra un minimo di due ed un massimo di sette anni di reclusione – che coincide nel quantum con quella prevista per l’omicidio colposo generico, disciplinato all’articolo precedente.
Nettamente più aspra è invece la risposta sanzionatoria che il legislatore ha voluto comminare per le ipotesi particolari dell’omicidio stradale, rispetto alle quali ha assunto un contegno più severo.
In particolare il riferimento va a due ulteriori fattispecie:
- quella in cui la morte sia cagionata da chi si metta alla guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, circostanze queste che portano la pena prevista per l’integrazione della fattispecie criminosa ad un range compreso tra gli otto e i dodici anni di reclusione;
- ovvero ancora quella in cui la morte sia cagionata da chi guidi in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, nel qual caso la pena comminata diventa quella della reclusione da un minimo di cinque fino ad un massimo di dieci anni, salvo che il conducente non sia soggetto che esercita professionalmente attività di trasporto persone o merci (in tal caso la pena sarà maggiore e sarà parificata a quella dell’ipotesi precedente, dunque dagli otto ai dodici anni di reclusione).
Altre specifiche ipotesi alle quali pure si applica la pena che va dai cinque ai dieci anni di detenzione si configurano con riferimento al superamento del limite di velocità in particolare nell’ambito di percorsi urbani, quando si provochi la morte di qualcuno procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio del limite consentito ed in ogni caso non inferiore ai 70 km/h; ovvero nell’ambito di percorsi extraurbani, ove si superi di 50 km/h il limite di velocità consentito per quello specifico tratto stradale; nonché ancora con riferimento alla circolazione contromano ed al mancato rispetto delle precedenze in presenza di apparecchi semaforici a luce rossa ed in prossimità di intersezioni stradali; ed infine alle ipotesi di manovre non consentite di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Pene ancor più severe sono previste in ragione del ricorrere di una circostanza aggravante ad efficacia comune, per le ipotesi in cui si guidi senza patente o con il relativo titolo sospeso o revocato, ovvero quando il veicolo – di proprietà del conducente – sia sprovvisto di RCA obbligatoria.
Vi è però anche una particolare condizione al verificarsi della quale la pena risulta attenuata; essa si configura in tutti i casi in cui l’evento sia cagionato con il concorso della stessa vittima, ovvero in tutti i casi in cui la morte non sia conseguenza della esclusiva azione (o omissione) del conducente del veicolo. Tale previsione limitativa e contenitiva della pena configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, così detta perché la sua sussistenza consente al legislatore di determinare e quantificare la pena in misura indipendente da quella ordinaria prevista per il reato in questione, ovvero di diminuire la pena di oltre un terzo rispetto al limite minimo, o ancora di stabilire pene di specie diversa.
La disciplina dell’omicidio stradale contempla altresì una circostanza aggravante ad efficacia speciale che trova la sua ubicazione nel dettato dell’art. 589 ter del codice penale, pure introdotto dalla legge 41 del 2016, al cui ricorrere consegue un aumento considerevole della risposta sanzionatoria (l’aumento è da un terzo a due terzi con l’impossibilità di scendere al di sotto dei cinque anni di pena detentiva) e che si configura in tutti i casi in cui colui che abbia provocato l’evento si sia dato alla fuga omettendo di prestare il dovuto soccorso alla vittima.
Non si dimentichi peraltro che il legislatore ha rivolto una particolare attenzione a quelle situazioni nelle quali a rimetterci la vita non sia una sola vittima ma una pluralità di persone, per il maggiore disvalore che presenta nell’ottica della norma l’omicidio stradale plurimo; a tale ipotesi si applica una sorta di concorso formale di reati, risultando comminabile la pena prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo ed una pena massima che non può in ogni caso superare i diciotto anni di carcere.
Non può sottacersi il fatto che cagionare la morte in strada di qualcuno, che sia per imprudenza, per distrazione o per ubriachezza, ha evidentemente le sue pesanti ripercussioni sulla patente di guida, che sarà inevitabilmente sospesa dal Prefetto per un tempo massimo di cinque anni, (di soli tre anni per l’omicidio stradale semplice senza possibilità di proroga), nel frattempo che in sede penale si accertino le eventuali responsabilità del conducente, con facoltà di prorogare per un uguale periodo la ridetta sospensione nei casi di condanna anche non definitiva e con obbligo di procedere alla revoca del titolo (la revoca è automatica!), invece, nei casi di condanna definitiva e dunque in caso di conferma della sentenza di condanna all’esito dei tre gradi di giudizio previsti nel nostro ordinamento processuale o di definitività della sentenza per sua mancata impugnazione, con possibilità di ri-ottenere il documento revocato solo dopo quindici anni, che diventano trenta se chi ha provocato l’omicidio stradale abbia omesso il soccorso e si sia dato alla fuga.
Non c’è che dire, nel partorire la norma il legislatore ha voluto senz’altro esercitare un forte potere repressivo, anche in risposta ai numerosi casi di cronaca che fino all’introduzione della novella addoloravano due volte la coscienza sociale, la prima per il fatto in sé che un individuo trovasse la morte inconsapevole per mano di disattenti o balordi guidatori,e la seconda per l’incapacità dell’ordinamento di fornire una risposta sanzionatoria adeguata al fenomeno della pirateria stradale; ma al contempo la novella ha l’ambizione di prefiggersi anche un obiettivo ulteriore, ossia quello di fungere da deterrente, tanto in chiave general-preventiva quanto in chiave special-preventiva, per quanti fino alla sua promulgazione sottovalutavano la pericolosità di un bicchiere di troppo o di un attimo di distrazione alla guida.
L’auspicio è che la bontà dell’intenzione del legislatore non venga svilita dalla farraginosità e dalla lungaggine dei procedimenti che, per mole e per scarsità di risorse, consuetudinariamente si arenano nei palazzi di giustizia e diventano semplicemente un numero di ruolo da smaltire ad ogni costo.
Nel porgere omaggio a tutte le vittime di omicidio stradale rivolgiamo un monito a tutti coloro che viaggiano in macchina, per lavoro, per svago e per qualunque altra ragione.
Guidare con prudenza e rispettare le regole della strada è una responsabilità di cui tutti noi dobbiamo farci carico. Non bere prima di metterci alla guida è un obbligo morale ed etico prima ancora che giuridico. Il rispetto per la vita umana è un dovere al quale siamo tenuti in virtù del più grande privilegio che ci è stato accordato, quello di esistere.
Copyright foto: https://www.aziendapiubroker.it/omicidio-stradale-meno-pirati-al-volante/
Categorie:ATTUALITÀ